STATUTO

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1
Denominazione – Sede – Durata

1. E’ costituita un’organizzazione di volontariato denominata “Guarda con il Cuore Onlus”, con sede nella provincia di Pordenone, di seguito denominata associazione.
2. L’associazione è costituita tempo indeterminato.
3. L’eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall’assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2
Statuto

L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 3
Carattere associativo

1. L’associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. Essa opera nel territorio della repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all’attività dell’associazione.
4. L’associazione si ispira ai principi della legge 266/91, in particolare a quanto previsto all’art. 3, comma 3; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della L.R. n. 23/12 e sue modifiche e integrazioni.

Art. 4
Finalità

1. L’associazione è costituita esclusivamente al fine di promuovere e diffondere la conoscenza della disabilità infantile e in particolare della Trisomia 21 (sindrome di Down) o di altre disabilità intelletive ad eziologia genetica, attraverso le seguenti attività:

a) offrire un sostegno morale alle famiglia mettendo loro a disposizione esperienze e conoscenze sulla trisomia 21;
b) organizzare incontri, manifestazioni, conferenze, seminari e corsi;
c) mantenere ed estendere contatti con gruppi, associazioni ed enti con finalità analoghe e/o comunque complementari, anche aderendo a reti, organismi di rappresentanza o di collegamento;
d) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati finalizzate al raggiungimento dei propri scopi;
e) organizzare e gestire, in nome proprio, strutture adatte allo scopo;
f) pubblicare e/o promuovere scritti;
g) indire borse di studio e/o premi.
h) inoltre, in occasione di feste, celebrazioni, ricorrenze o di giornate ed eventi particolari di campagne di sensibilizzazione, l’associazione potrà occasionalmente effettuare raccolte pubbliche di fondi da destinare a beneficenza o a sostegno di specifiche progettualità in favore delle persone con sindrome di Down.
2. E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
3. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e dal D.M – Ministero delle Finanze del 25 maggio 1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo II
Risorse ed attività economiche

Art. 5
Patrimonio

1. Il patrimonio dell’Associazione è formato:
• dalle entrate che sono costituite come segue:
(a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
(b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
(c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione; in particolare: i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
(d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
• dai beni dell’associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
2. L’associazione può acquistare beni mobili anche registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività e sono ad essa intestati. Può, inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del Codice civile, accettare donazioni, trust, vincoli di destinazione d’uso e, con beneficio d’inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall’atto costitutivo e dallo statuto.
3. Tutti i beni appartenenti all’associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6
Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L’importo relativo viene stabilito annualmente dall’assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l’anno in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione. L’aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.

Art. 7
Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4.

Art. 8
Responsabilità ed assicurazione

1. L’associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Gli aderenti all’associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L’associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.

Titolo III
Associati

Art. 9
Ammissione

1. All’associazione possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall’associazione.
2. L’ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all’atto del versamento della quota sociale. L’eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all’aspirante rifiutato.
3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
Art. 10
Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell’assemblea, di essere eletti negli organi dell’associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall’assemblea.

Art. 11
Doveri

1. Gli associati devono svolgere l’attività a favore dell’associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l’obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell’Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell’interesse dell’associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell’ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all’esterno dell’associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l’importo che sarà determinato annualmente dall’assemblea, su proposta del consiglio direttivo.
Successivamente alla prima richiesta di adesione, l’iscrizione è tacitamente rinnovata per l’anno successivo salvo recesso od esclusione.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 12
Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall’associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L’associato che non abbia versato la quota associativa entro l’anno solare di competenza, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell’Associazione, può essere escluso dall’Associazione con deliberazione motivata dell’Assemblea.
In quest’ultimo caso è ammesso il ricorso al giudizio arbitrale con le modalità previste dall’art.26. L’associato che recede o viene escluso non può vantare diritti sul patrimonio dell’associazione né richiedere la restituzione delle quote sociali o contributi versati.

Titolo IV
Organi dell’Associazione

Art. 13
Organi

1. Sono organi dell’associazione:
1) l’assemblea;
2) il consiglio direttivo;
3) il presidente;
4) il revisore dei conti o collegio
Art. 14
Composizione dell’assemblea

1. L’assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall’assemblea stessa.
3. All’assemblea ogni avente diritto può presenziare personalmente o farsi rappresentare da altro socio. Ciascun socio avente diritto di voto non può rappresentare più di una sola delega.

Art. 15
Convocazione dell’assemblea

1. L’assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l’assemblea con avviso scritto, (lettera semplice, fax, email), contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea 3. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo.
4. L’assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L’assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10° (un decimo) dei soci; in questo caso l’assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.
6. L’assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell’audio-video conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:
a) nell’avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;
b) sia consentito:
– al Presidente dell’assemblea o suo delegato, accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
– al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.
In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell’assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l’assemblea).
Nel caso in cui l’assemblea sia stata convocata con il sistema di audio-video conferenza o per salvaguardare la segretezza del voto in tutti casi in cui non è previsto il voto palese, è consentito ai soci accreditati e collegati in audio-video conferenza, di esercitare il diritto di voto elettronico mediante sistemi certificati.

Art. 16
Validità dell’assemblea

1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti

Art. 17
Votazioni e deliberazioni dell’assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
4. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.

Art. 18
Verbalizzazione dell’assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19
Compiti dell’assemblea

1. All’assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
• discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo e dei revisori dei conti;
• eleggere i membri del consiglio direttivo, i revisori dei conti;
• fissare, su proposta del consiglio direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
• deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
• deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;
in sede straordinaria:
• deliberare sullo scioglimento dall’associazione;
• deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
• deliberare sul trasferimento della sede dell’associazione;
• deliberare sull’espulsione dei soci;
• deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Art. 20
Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo 3 membri eletti dall’assemblea degli associati. Prima di procedere alle votazione l’assemblea stabilisce il numero massimo dei componenti.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell’assemblea degli associati per l’elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall’assemblea.

3. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.
4. Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto, (lettera semplice, fax, email), contente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
6. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell’associazione, il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente dell’Associazione, il Vicepresidente, ed il segretario.
7. E’ altresì consentita l’adunanza del Consiglio Direttivo e la validità delle deliberazioni assunte, anche tramite il sistema dell’audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei membri, in particolare, a condizione che:
a) nell’avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i componenti potranno effettuare il proprio intervento;
b) sia consentito:
– al Presidente accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, costatare e proclamare i risultati delle deliberazioni;
– agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
– al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi costituenti oggetto di verbalizzazione.
In questa ipotesi, la riunione Consiglio Direttivo deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l’adunanza).
Nel caso in cui la riunione del Consiglio sia stata convocata con il sistema di audio-video conferenza, per salvaguardare la segretezza del voto in tutti casi in cui non è previsto il voto palese, è consentito, ai membri collegati in audio-video conferenza, di esercitare il diritto di voto elettronico mediante sistemi certificati.

Art. 21
Durata e funzioni

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall’assemblea.
2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell’associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall’assemblea.
3. Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il consiglio direttivo:
• svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell’associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
• predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, la relazione dell’attività svolta ed i programmi futuri;
• cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
• approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell’associazione;
• sottopone all’assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
• delibera l’ammissione dei nuovi soci;
Oltre all’amministrazione dell’associazione, è di competenza del consiglio direttivo ogni altra incombenza non attribuita all’assemblea dallo statuto o da disposizioni legislative.
5. Nell’esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art. 22
Il Presidente

1. Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta l’associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.
3. Il presidente convoca e presiede l’assemblea ed il consiglio direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell’assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell’associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente nel compiere gli atti giuridici o a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte con gli stessi poteri dal Vicepresidente.

Art. 23
Il Segretario

1. L’associazione ha un segretario nominato dal consiglio direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:
a) cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea;
b) provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli associati;
c) cura la tenuta e la conservazione degli atti della Consulta;
d) è responsabile della corrispondenza dell’Associazione
e) provvede alla tenuta della contabilità, all’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell’associazione;
f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.
2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere e) e f) possono essere attribuite ad un altro membro del Consiglio Direttivo (Tesoriere).

Art. 24
Revisore dei conti o collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo contabile è esercitato da un revisore dei conti o collegio dei revisori eletti dall’assemblea anche tra non soci. Nel secondo caso è costituito da tre componenti. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Essi agiscono di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione
anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
3.Il revisore o collegio riferisce annualmente all’assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.
4. Il collegio dei revisori può essere invitato a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

Titolo V
Il bilancio

Art. 25
Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell’associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal consiglio direttivo e depositati presso la sede sociale dell’associazione almeno trenta giorni prima dell’assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all’assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 31 marzo di ciascun anno.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4.
6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, compresa la beneficenza ai sensi dell’art 30 D.L. n.185 del 29.11. 08 convertito in legge n.2 del 28.01.09.

Titolo VI
Norme finali e transitorie

Art. 26
Regolamento interno e collegio arbitrale

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e approvate dall’assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.
2. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
3. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. 4. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d’appello di Trieste il quale nominerà anche l’arbitro per la parte me non vi abbia provveduto.

Art. 27
Scioglimento

1. L’associazione si estingue per delibera dell’assemblea secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’art. 27 c.c..
2. In caso di scioglimento o cessazione dell’attività dell’associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 28
Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Art. 29
Logo “Guarda con il Cuore”
Il marchio/logo “Guarda con il Cuore”, è di proprietà della Sig.ra Daniela Tomasella.
L’utilizzo del marchio/logo “Guarda con il Cuore” viene ceduto in uso gratuito all’associazione nei limiti della propria attività istituzionale escludendone espressamente un utilizzo di tipo commerciale.
Con accordi separati l’associazione concorderà nel dettaglio i termini di utilizzo con la Sig.ra Daniela Tomasella la quale si riserva comunque la proprietà intellettuale e la possibilità di poter utilizzare anche in proprio il logo.